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Ordinanza — n. 2283/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Primo Di Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing discretion and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for greater specificity in the reasoning. The court ruled that such detailed argumentation is unnecessary when the imposed penalty is below the statutory average and that a general reference to negative elements suffices for rejecting mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding sentencing discretion, as a general reference to negative elements is sufficient when the penalty is below the average.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review lack of concrete specificity generic mitigating circumstances pena congrua standard Cassazione ordinanza costs and fine movimenti politici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA PRIMO, nato a Monteciccardo il 11/05/1957 avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Primo Di Nicola; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, la pag. 3); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, noh è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dice