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Ordinanza — n. 2281/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Marco and Costante Carraro inadmissible. The defendants argued against the criminal conviction and the attribution of penal responsibility, but their submissions were deemed generic and lacking the required specific legal reasoning. The court rejected these arguments because they merely requested a re-evaluation of evidence without identifying specific factual distortions by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic arguments or requests for re-evaluation of evidence without pinpointing specific factual errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific arguments re-evaluation of evidence principle of correlation Cassazione inadmissibility revisione in materia penale ricorso per cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci
Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo
264438; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARRARO MARCO, nato a Dolo il 02/08/1973 CARRARO COSTANTE, nato a Fossò il 20/11/1948 avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Marco Carraro e di Costante Carraro, nonché le memorie dell'Avv. Franco Capuzzo, una quale difensore di Marco Carraro e l'altra quale difensore di Costante Carraro; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dall'imputato Marco Carraro, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 12); ritenuto che anche il primo motivo di ricorso del coimputato, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda la pag. 10); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758), secondo cui, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (si veda la pag. 11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis