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Ordinanza — n. 2280/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Aiello inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant attempted to challenge the criminal liability finding by requesting a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction, which the court deemed generic and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment for that of the trial court and requires specific, decisive allegations of factual misinterpretation rather than generic requests for alternative fact-finding or re-evaluation of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability cassation appeal lack of specificity probatory rule reasonable doubt standard procedural inadmissibility legal costs diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANDREA, nato a Melzo il 14/09/1983 avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Andrea Aiello e la memoria e la nota spese delle parti civili Fabio Rapetti e Paola Franzoni; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Fabio Rapetti e Paola Franzoni, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Rapetti Fabio e Franzoni Paola, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deci