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Ordinanza — n. 2279/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming robbery for pet medical costs lacks moral mitigation value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Gianfranco Pavia inadmissible, rejecting his claim that committing aggravated robbery to pay for his dog's medical expenses constituted a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court held that merely intending to care for a pet does not objectively exceed normal affection or societal moral standards when the act involves serious property crimes. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, para. 1, no. 1 of the Penal Code; Art. 628, para. 1 and 3, no. 1 of the Penal Code: An agent's motive to commit a crime for the medical care of a domestic animal does not qualify as a mitigating circumstance of particular moral and social value because it fails to objectively surpass ordinary affection and solidarity.

Parole chiave

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mitigating_circumstances moral_value domestic_animal_care aggravated_robbery pet_medical_expenses penal_code_italy inadmissible_appeal inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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Art. 62, para. 1, no. 1 of the Penal Code
Letto il ricorso di Gianfranco Pavia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n.
Art. 628, para. 1 and 3, no. 1 of the Penal Code
qualora l'agente commetta il reato (nella specie: rapina pluriaggravata di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, Angelino
Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache
Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, Minardi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIA GIANFRANCO, nato ad Abbiategrasso il 15/05/1980 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianfranco Pavia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265889; Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, dep. 2009, Minardi, Rv. 243220), correttamente applicata nel caso di specie (si veda, in particolare, la pag. 4); che, invero, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessario che il motivo perseguito, obiettivamente rispondente a valori etici o sociali riconosciuti preminenti dalla collettività, superi l'entità della morale comune media e non sia di scarsa rilevanza rispetto alla gravità di reato commesso; che, di conseguenza, non ricorre l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. qualora l'agente commetta il reato (nella specie: rapina pluriaggravata di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen.) per procurarsi il danaro necessario ad affrontare le spese mediche del proprio animale domestico, in quanto l'aver agito per prendersi cura del proprio cane non può essere considerato come eccedente i limiti di un normale sentimento di affezione e solidarietà nei confronti di un animale domestico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12