Italian court dismisses appeal as vague and unfounded regarding criminal liability and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Minguzzi's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifest unfoundedness. The appellant contested the court's finding of criminal liability under Article 131-bis and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these arguments because the lower court had already provided clear logical and legal reasoning for its conviction and sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62, para. 1, no. 6 cod. pen.: An appeal lacking concrete specificity and manifestly unfounded, which fails to challenge the logical and legal grounds of the lower court's conviction and sentencing, must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI LUIGI, nato a Bologna il 11/01/1981 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Minguzzi; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 202