Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's sole ground of appeal was rejected because it lacked the necessary critical analysis of the lower court's arguments and failed to correlate the complexity of the contested reasons with the specific grounds of the decision. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, requiring a critical analysis of the lower court's arguments rather than a generic repetition of defensive complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO, nato a Milano il 23/08/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cristiano Fabio Zambonin; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800;
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dic