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Ordinanza — n. 2275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for robbery, citing lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Muntean Lamiia and Balteanu Roxana Petruta inadmissible. The appellants challenged the criminal conviction for robbery and the denial of suspended sentence, arguing for alternative fact reconstructions and citing prior case law. The court rejected these arguments as they merely reproduced previously examined points without specific legal criticism and failed to address the appellate court's valid reasoning regarding the appellants' criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging a criminal conviction are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without offering specific legal criticism or proposing an alternative fact reconstruction outside the scope of judicial review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction suspended sentence denial lack of specific criticism judicial review limits revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di Lamiia Muntean e Roxana Petruta Balteanu; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
4), indicando l'elemento, tra quelli richiamati nell'art. 133 cod. pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di Lamiia Muntean e Roxana Petruta Balteanu; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
4), indicando l'elemento, tra quelli richiamati nell'art. 133 cod. pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache
pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv.
Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M.
279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNTEAN LAMIIA, nata in Romania il 28/07/1967 BALTEANU ROXANA PETRUTA, nata in Romania il 30/09/1993 avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di Lamiia Muntean e Roxana Petruta Balteanu; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché la qualificazione del fatto come rapina impropria, da un lato, tendono a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio, e, dall'altro lato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag.

4) con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01) e non sono connotati da una specifica critica di tali argomenti; ritenuto che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul quale il giudice non si sarebbe «affatto espresso», non considera che la Corte d'appello di Milano ha, invece, motivato al riguardo (si veda, in particolare, la pag. 4), indicando l'elemento, tra quelli richiamati nell'art. 133 cod. pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12