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Ordinanza — n. 2274/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding application of new sentencing regime to pending criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Pierluigi Borghese's appeal inadmissible, rejecting his request to apply a new sentencing regime to a pending criminal case. Borghese argued that the new provision should benefit him, but the court held that the rule applies only to proceedings where the first-instance judgment became final after the law's enactment. Consequently, the court ruled that the principle of *tempus regit actum* prevents the retroactive application of the new regime to cases already in the appellate phase.

Regesto Legislator

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Art. 442 co. 2 bis c.p.p.; The new sentencing regime introduced by the Cartabia reform applies exclusively to criminal proceedings where the first-instance judgment became irrevocable after the law's entry into force, excluding pending appeals and pre-existing final judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cartabia reform sentencing regime tempus regit actum retroactivity principle criminal procedure appellate review inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 442 co. 2 bis c.p.p.
Art. 3 Cost.
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 7 CEDU
Art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHESE PIERLUIGI, nato ad Avellino il 04/10/1997 avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierluigi Borghese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il rigetto, dalla parte della Corte d'appello di Napoli, della richiesta di restituzione nel termine «per far dichiarare la mancata impugnazione allo scopo di usufruire del migliore regime sanzionatorio attualmente governato dall'art. 442 co. 2 bis c.p.p., introdotto dalla riforma "Cartabia"», è manifestamente infondato, atteso che tale disposizione non si applica ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; inapplicabilità che non contrasta con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, atteso che, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitíor, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, quarto comma, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1