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Ordinanza — n. 2273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as complaints lack specificity and violate legal limits on cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cutuli and Luciano inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants challenged the lower court's declaration of responsibility, but the Court found their arguments to be mere factual complaints rather than valid legal objections. Consequently, the Court ruled that cassation courts cannot re-evaluate factual elements or test the logical consistency of the lower court's reasoning, leaving such matters exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 365, c. 1, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot dismiss appeals based on mere factual complaints or re-evaluate the factual elements and logical coherence of the lower court's decision, reserving such review exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation review limits factual re-evaluation prohibition logical coherence test specificity requirement appeals declaration of responsibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 365, c. 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUTULI GIOVANNI, nato a Lecce il 15/10/1960 LUCIANO LUCIANA, nata a Napoli il 03/12/1961 avverso la sentenza del 11/04/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di Giovanni Cutuli e Luciana Luciano; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di specificità e non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1