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Ordinanza — n. 2271/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Vincenzo Del Sorbo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the first ground procedurally defective because it was not properly raised as an appeal reason, while the second lacked interest since the conviction relied on evidence other than the defendant's police statements. Furthermore, the third and fourth grounds were rejected for lacking concrete specificity, as they merely requested a re-evaluation of evidence rather than identifying specific factual distortions by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 108 cod. proc. pen.; Art. 63, 350 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground was not previously deduced as an appeal reason, lacks interest because the conviction rests on different evidence, or fails to specifically identify factual distortions to avoid a mere re-evaluation of proof.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of specific grounds appeal reason defect lack of interest re-evaluation of evidence Corte di Cassazione criminal procedure code violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 108 cod. proc. pen.
Filippo Torrente, difensore dello stesso Del Sorbo; ritenuto che il primo motivo, inerente all'asserita inosservanza dell'art. 108 cod.
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 350 cod. proc. pen.
art. 108 cod. proc. pen
Filippo Torrente, difensore dello stesso Del Sorbo; ritenuto che il primo motivo, inerente all'asserita inosservanza dell'art. 108 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL SORBO VINCENZO, nato a Castellammare di Stabia il 24/12/1990 avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Del Sorbo e la memoria depositata dall'avv. Filippo Torrente, difensore dello stesso Del Sorbo; ritenuto che il primo motivo, inerente all'asserita inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano le pagg. 2-4); considerato che il secondo motivo, inerente all'asserita inosservanza degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda sulle dichiarazioni che egli aveva reso alla polizia giudiziaria, ma su altri e diversi elementi di prova, segnatamente, sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'altro testimone Alfonso D'Aniello, oltre che sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza; considerato che il terzo e il quarto motivo, inerenti, rispettivamente, alla prospettata qualificazione giuridica del fatto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de