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Ordinanza — n. 2269/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism and penalty increase due to lack of specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Di Giovannantonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on the nature of the underlying crime, the subjective element of the offense, and the application of recidivism and penalty increases. The court rejected these arguments as either factually unfounded based on established jurisprudence or procedurally defective for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal must be specific and critical of the lower court's reasoning; generic complaints regarding recidivism or penalty increases without detailed analysis of the contested arguments are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism application penalty increase specificity requirement Article 581 c.p.p. recettazione crime subjective element inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
3); ritenuto che il quarto motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648 c.p.
53017 del 2016, cit.), non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
53017 del 2016, cit.), non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
3); ritenuto che il quarto motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNANTONIO FRANCESCO, nato a Napoli il 01/11/1985 avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Di Giovannantonio; considerato che i primi due motivi di ricorso, in punto di sussistenza e di procedibilità del reato presupposto dell'attribuito delitto di ricettazione, sono manifestamente infondati, atteso che, da un lato, il suddetto reato presupposto è costituito non, come mostra di ritenere il ricorrente, dalla falsificazione dell'assegno ma dal furto o dall'appropriazione indebita dello stesso («provento di furto ovvero di appropriazione indebita») e che, dall'altro lato, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668-01); ritenuto che il terzo motivo, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è anch'esso manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Napoli si è attenuta al consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime:

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) secondo cui la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza - il che, come è stato altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.), non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa - e ha anche del tutto logicamente evidenziato, nella prospettiva della prova del dolo, l'alterazione dell'assegno con l'apposizione su di esso del nominativo dell'imputato (si veda la pag. 3); ritenuto che il quarto motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata con la quale i giudici del merito hanno adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4); ritenuto, infine, che la contestazione «dell'aumento applicato» appare aspecifica in quanto, dalla sentenza impugnata, non risultano applicati aumenti della pena base, commisurata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.