Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence evaluation and factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant attempted to re-evaluate probative sources and reconstruct facts using criteria different from those applied by the lower court, without identifying specific procedural errors. The court rejected this because the lower court had already thoroughly examined and dismissed the appellant's arguments, which were merely repeated at the higher level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, merely seeking a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without pointing to specific and decisive distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIERNA GIUSEPPE, nato a Gela il 01/02/1960 avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Dierna; ritenuto che il ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02;
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 10206 del 14/05/1982, De Tuglie, Rv. 155882), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di