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Ordinanza — n. 2266/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2266/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINELLI VINCENZO nato a PIETRAPERZIA il 17/10/1954 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tumminelli Vincenzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legitti ità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltr , che il giudice di appello correttamente ha esaminato la posizione del ricorrente indicando analiticamente le prove documentali a carico di quest'ultimo e le ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si vedano, in particolare, le pag. 3-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2266/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie indennità di patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda spese di difesa spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINELLI VINCENZO nato a PIETRAPERZIA il 17/10/1954 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tumminelli Vincenzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legitti ità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltr , che il giudice di appello correttamente ha esaminato la posizione del ricorrente indicando analiticamente le prove documentali a carico di quest'ultimo e le ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si vedano, in particolare, le pag. 3-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d1eciso in Roma, ril 12 dicembre 2023 Il Corigliere Estens -e Il Presidente Fra cesco Florit Piero Messin" p 'A tini t V-A'S-1 / D E POSITATA 1:\; CANCI RA 1 8 2t114 I