Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late argument and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lino Flaminini inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of a mitigating circumstance regarding the vehicle's value, arguing it was incorrectly assessed. The court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal and found the claim regarding a different mitigating circumstance inadmissible because it was not raised in the appellate proceedings as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648, comma 4, c.p.; Art. 648, comma 4, c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are a mere repetition of those already rejected on appeal, and any new grounds must have been previously deduced in the appellate instance under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAMMINI LINO nato a TERAMO il 12/10/1971 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lino Flannmini Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, c.p., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza ove si è specificato che il valore della vettura, essendo la stessa commerciabile, è tale da non rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p.;
Ritenuto che il motivo del ricorso nella parte in cui denuncia la mancata applicazione dell'articolo 62, n. 4, c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende , 12/12/2023 Il c nsiglier est.
Franicesco Flrif I Il Presidente • '\ Piero Messini D' gostini PO