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Ordinanza — n. 2264/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNERI LEONARDO nato a SAN CATALDO il 19/01/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Leonardo Vigneri; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcuna contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione memoria complementare assunzione di prove a titolo cautelare allegazione motivata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNERI LEONARDO nato a SAN CATALDO il 19/01/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Leonardo Vigneri; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcuna contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il coTigliere st. Francesco Flor t Il Presidente Piero Messi i D' osti