Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Spinelli Virgilia inadmissible because it challenged the factual basis of a liability declaration without legal merit. The appellant argued against the court's reasoning regarding the crime, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a valid ground for review. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts through different criteria, reserving such assessment exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VIRGILIA nato a PESCARA il 03/02/1986 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spinelli Virgilia, Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che invero la Corte ha adeguatamente esplicitato i motivi che fondano l'attribuzione di responsabilità nei confronti della ricorrente a pagina 2 della sentenza impugnata; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 12 dicembre 2023 Il C nsigliere st. Frai4cesco Flo