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Ordinanza — n. 2261/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tanoni Gildo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a statutory mitigating circumstance, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely reiterated points already dismissed at the second instance without providing specific, substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma 1 n. 6 cod.pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected by the court of second instance without offering specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstance reiteration of arguments lack of specific critique court costs and fine motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 comma 1 n. 6 cod.pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANONI GILDO nato a ROMA il 21/09/1989 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tanoni Gildo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 6 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p.6 della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di appello ha ampiamente e correttamente valorizzato gli elementi che impediscono la concessione della suddetta attenuante ed in particolare sottolineando la non congruità dell'importo devoluto a titolo di risarcimento rispetto all'oggetto della refurtiva, tra l'altro non integralmente rinvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Con gliere Este sore Il Presi