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Ordinanza — n. 2260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to previously inadmissible second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued against the second-instance judgment regarding sentence severity and additional mitigating circumstances, but these claims were already rejected as unfounded or procedurally flawed at the appellate level. The court ruled that since the second-instance court did not address these inadmissible arguments, the cassation appeal would yield no favorable outcome in a remand trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 175 c.p.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the second-instance judgment fails to consider an appeal argument that was originally inadmissible due to manifest unfoundedness, as such review would not produce a favorable result in a remand.

Parole chiave

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lack of legal interest inadmissible appeal argument second instance judgment cassation inadmissibility manifest unfoundedness remand trial outcome procedural flaw gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 175 c.p.
art. 131 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014
Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVAREZ MARCYANE nato il 24/05/1992 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tavarez Marcyane; Ritenuto che il primo motivo inerente alla entità della sanzione è manifestamente infondato alla luce del fatto che la Corte ha espresso una valutazione in ordine alla gravità del fatto in relazione alla mancata concessione della invocata clausola di esclusione della punibilità (ex art. 131 bis c.p.) e che in ogni caso non vi era un particolare onere motivazionale per l'entità modesta della sanzione, inferiore al medio edittale; considerato che in relazione al secondo motivo (mancata motivazione in ordine ad ulteriore attenuante ed all'art.175 c.p.) non può che rilevarsi la carenza d'interesse all'annullamento della sentenza poiché la scarna formulazione delle istanze in sede di appello -ridotte ad una clausola di stile- comporterebbe inevitabilmente l'inammissibilità delle stesse da parte del giudice di rinvio, qualora la sentenza dovesse essere cassata; pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante:

Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Rom 12/12/23 Il co sigliere e Fran esco Flo Il Presidente Piero Messi D'Agostini D E