Italian Court dismisses late appeal for substituted penalty due to procedural timeliness violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed too late, only at the conclusion of the written brief for the appellate hearing. The appellant argued for a substitution of detention with a fine under Article 20bis of the Penal Code, but the court held this must have been raised as a specific ground in the original appeal. Consequently, the request was rejected as untimely and unsupported by prior justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20bis cod.pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal filed after the conclusion of the written brief for the appellate hearing is inadmissible as it violates the strict time limits for raising grounds of appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACOVEI LIVIU GABRIEL nato il 19/05/1987 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Macovei Liviu Gabriel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20bis cod.pen.- è inammissibile in quanto tardivo poiché introdotto solamente al momento dell'invio delle conclusioni scritte per l'udienza cartolare d'appello; esso infatti avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo d'appello, non potendo nemmeno essere considerato 'collegato' a quelli formulati nell'appello, che concernevano la sussistenza del reato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la non menzione; infine, ad abundantiam, si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità fin dal grado precedente, in quanto formulato come semplice richiesta senza alcuna giustificazione delle ragioni (con cui l'imputato avrebbe onorato la pena sostituita) ed anzi, quanto meno in questa sede, argomentando per absurdum, sostenendo l'insussistenza di mezzi di pagamento da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Con gliere Estensore' Il Presidente