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Ordinanza — n. 2257/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal judgment for lack of procedural defects and logical flaws in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Protopapa Rino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's handling of the aggravated offense under Article 625 and the reasoning regarding the damage crime under Article 635 of the Penal Code. The court found the first ground infounded because the offense remained subject to ex officio prosecution despite legislative changes, and the second ground failed as the appellate judgment's argumentation was logically sound and free of vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.; The Court of Cassation's review of criminal judgments is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any assessment of whether the reasoning corresponds to the procedural record or factual findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation vices ex officio prosecution regime appellate judgment review procedural code violations danneggiamento ricorso per risarcimento danni danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
art. 635 cod. pen
10 ottobre 2022 n.150; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTOPAPA RINO nato a TRICASE il 02/10/1973 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Protopapa Rino, Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme - in particolare si contesta il difetto di querela - smentita dagli atti processuali, come risulta dal fatto che, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato continua ad essere sottoposto al regime di procedibilità d'ufficio, non rilevando, nel caso di specie, le modifiche intervenute con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. perché costituito da mere doglianze in punto di fatto rispetto alle quali il giudice di appello ha fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici circa l'intenzionalità del danneggiamento da parte del ricorrente, valorizzando adeguatamente le risultanze emergenti dal processo (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consig iere Es' nsore Il Pr