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Ordinanza — n. 2256/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Jouhary Akram inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the classification of theft and sentencing factors were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision was based on the established principle that appeals must offer new, specific legal criticism rather than re-stating previous points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the lower court without providing new specific legal criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific criticism Italian criminal procedure Court of Cassation abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, primo comma, n.4 cod. pen.
e vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n.4 - risultano analogamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e non accolti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, come si evince dalla pag.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, Sciuto
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; a CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Jouhary Akram Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputato come furto semplice ex art.624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n.4 - risultano analogamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e non accolti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, come si evince dalla pag. 3 della impugnata sentenza; osservato, in particolare, che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consi liere Estensore Il Pre