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Ordinanza — n. 2254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Di Benedetto inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court's liability assessment lacked typical elements of the crime but failed to provide new evidence or specific arguments distinct from previous proceedings. The court ruled that the appeal merely repeated reasons already rejected by the appellate court, violating the requirement for a specific and correlated argument under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not present new specific arguments distinct from those already discussed and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure lack of specificity repetition of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DAVIDE nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Benedetto Davide Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute inammissibili dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, in particolare nella parte in cui la difesa sostiene nuovamente l'assenza degli elementi tipici del reato senza darne indicazione (si veda il paragrafo 2 della impugnata sentenza); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Ro a 12/12/23 Il cortigliere est. Franceco Florit