Italian Supreme Court dismisses appeal claiming illogical reasoning on credit card theft sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Fabio Parrinello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to grant a sentencing mitigation for the minor financial damage in a credit card theft case was illogical. The court rejected this claim by citing a binding precedent establishing that for credit card theft, the potential serial usability of the payment instrument, rather than the material value of the card, determines the damage assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod.pen.; In credit card theft cases, the sentencing mitigation for minor financial damage is not applicable because the relevant damage is the indeterminate potential serial usability of the payment instrument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO FABIO nato a MESSINA il 07/12/1978 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Parrinello Fabio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto enunciato nel precedente Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022 Imp.
Seccia Rv. 283338 - 01 secondo cui "in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co ì deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consi liere Este sore Il Presidente