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Ordinanza — n. 2249/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2249/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FRANCESCO nato a MESSINA il 15/03/1956 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato non solo i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e la sua stabile dedizione al delitto ma anche l'accentuata pericolosità sociale, desumibile dalla reiterata evasione dagli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato non solo i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e la sua stabile dedizione al delitto ma anche l'accentuata pericolosità sociale, desumibile dalla reiterata evasione dagli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti ripetute violazioni del diritto degli stranieri revisione in materia penale pentito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FRANCESCO nato a MESSINA il 15/03/1956 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato non solo i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e la sua stabile dedizione al delitto ma anche l'accentuata pericolosità sociale, desumibile dalla reiterata evasione dagli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il President