Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 17/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letta l'istanza di rimessione di Mario Collecorvino, considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 45 cod. proc. pen, art. 46 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 17/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l'istanza di rimessione di Mario Collecorvino, considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere