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Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 17/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letta l'istanza di rimessione di Mario Collecorvino, considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen, art. 46 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della querela penale grave deficienza del procedimento all'estero decreto di non luogo a procedere omissione illecita di raggiungere il corpo omissione del ministero pubblico documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Letta l'istanza di rimessione di Mario Collecorvino, considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod.
art. 46 comma 1 cod. proc. pen
pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 17/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'istanza di rimessione di Mario Collecorvino, considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere