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Ordinanza — n. 2246/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Botta Domenico and Musumeci Nicola inadmissible and ordered them to pay costs. The court rejected arguments regarding the misinterpretation of facts and the lack of subjective elements, noting they merely repeated lower court findings without argument. Furthermore, the court ruled that certain defenses were not raised in the second instance, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they fail to specifically contest grounds already disallowed in the second instance or raise new substantive defenses not previously deduced, as procedural rules mandate specific argumentation at each stage.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal second instance grounds procedural requirement reiteration of facts subjective element defense prove acquisite illegalmente ricettazione motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOTTA DOMENICO nato a CATANIA il 04/05/1979 MUSUMECI NICOLA nato a CATANIA il 19/01/1970 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Botta Domenico e Musumeci Nicola, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato è fondato sul travisamento/incomprensione del fatto (gli imputati sono stati colti nell'atto di sciogliere la guaina in plastica -classica operazione di eliminazione delle prove- e non il metallo che vi era contenuto, come si legge nel motivo di ricorso) e comunque su una non consentita lettura alternativa dei fatti; quanto all'ulteriore profilo (esclusione dell'ipotesi dell'art. 648, secondo comma, cod.pen.), il motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto il motivo non era stato formulato in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ronna, il 12 dicembre 2023 Il Con igliere E tensore I P