Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2245/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2245/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE MARIO nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /1 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cantone Mario, Ritenuto che i primi due motivi del ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le ragioni del diniego della concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648bis cod.pen, art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 2245/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le ragioni del diniego della concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata prova di parzialità sanatoria del vizio procedurale importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648bis cod.pen
art. 648 cod.pen
e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE MARIO nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /1 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cantone Mario, Ritenuto che i primi due motivi del ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le ragioni del diniego della concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Ro , il 12 dicembre 2023 Il Consi liere Este sore I Presente Fran esco FI. «t Piero M ssin D'Ago