Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to re-evaluate facts reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zecca Renato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zecca challenged the lower court's declaration of liability, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this because the appeal sought a factual reconstruction using evaluation criteria different from those used by the trial judge, which exceeds the cassation court's powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements whose assessment is exclusively reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCA RENATO nato a BRINDISI il 22/11/1969 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zecca Renato; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 1 della motivazione della sentenza impugnata (ove la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni a fondamento del giudizio di piena attendibilità della persona offesa); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il onsigliere ncesco Flo it Il