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Ordinanza — n. 2242/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Damiano Carlucci inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability, alleging defects in the motivation. The court ruled that only specific, serious flaws in the reasoning are admissible, excluding general complaints about persuasiveness or lack of rigor.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals contesting the motivation are inadmissible unless they allege specific defects such as lack of motivation, manifest illogicity, or contradiction with ignored evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal defects in motivation manifest illogicity burden of proof subjective intent court of cassation procedural admissibility dolo penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI DAMIANO nato a CERIGNOLA il 16/03/1971 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carlucci Damiano; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della motivazione ove la Corte ha adeguatamente specificato i motivi per cui debba ritenersi integrato l'elemento soggettivo del dolo) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Ro a 12/12/23 Il c nsigliere s Fra cesco Fl rit Il Presidente Piero Mes .)n• Dgostini 1 D E POSITA