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Ordinanza — n. 2241/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal filed by Testa Thomas inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the lower court's liability assessment and recidivism findings, but the court found these grounds to be mere repetitions of arguments already dismissed on appeal without new substantive critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without providing specific, argumentative criticism that addresses the substantive reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments Article 606 Code of Criminal Procedure lack of specific critique court costs and fine reiterazione di reati penali motivi di revisione spesa periodica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
Osservato che anche il motivo sulla recidiva è reiterativo e manifestamente infondato stante la precisa motivazione della Corte sulla pericolosità, esposta a pagina 8 della sentenza; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA THOMAS nato a CAGLIARI il 08/07/1991 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Testa Thomas; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni che fondano il giudizio di responsabilità del ricorrente a pagina 7 della sentenza impugnata ove sono state adeguatamente analizzati i contributi descrittivi forniti dai singoli testimoni, considerando e fornendo spiegazione logica di come essi si compongano reciprocamente.

Osservato che anche il motivo sulla recidiva è reiterativo e manifestamente infondato stante la precisa motivazione della Corte sulla pericolosità, esposta a pagina 8 della sentenza; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro a, 12 dicembre 2023 Il C nsigliere est Fra ce 90 Florit Il Presidente Piero MsiT D'Agostini D E POSIT.\TA