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Ordinanza — n. 2240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pontis Giuseppe; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha precisato che l'imputato rimasto assente per tutto il corso del giudizio non ha mai dichiarato le modalità di ricezione del bene tali da poter corroborare la versione della partecipazione al reato presupposto, cioè al furto del cellulare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pontis Giuseppe; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha precisato che l'imputato rimasto assente per tutto il corso del giudizio non ha mai dichiarato le modalità di ricezione del bene tali da poter corroborare la versione della partecipazione al reato presupposto, cioè al furto del cellulare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione ammende per infrazione procedurale confisca dei proventi di reato restituzione dei sussidi statali reati contro la sfera personale riservata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pontis Giuseppe; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha precisato che l'imputato rimasto assente per tutto il corso del giudizio non ha mai dichiarato le modalità di ricezione del bene tali da poter corroborare la versione della partecipazione al reato presupposto, cioè al furto del cellulare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il c nsigliere e t. Frailcesco Flori Il Presidente Piero Messitii.i-D 'Agostini (1 1 9 6 024 IL CANCEL