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Ordinanza — n. 2239/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Cari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing reasoning, but the court found the grounds too generic and indeterminate to meet statutory requirements. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the higher court to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal must specify the exact grounds for challenging the sentencing reasoning; otherwise, it is inadmissible because sentencing discretion belongs to the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion criminal procedure code specificity requirement controllo della commisurazione della pena gravità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI DANIEL nato a TRESCORE BALNEARIO il 10/11/1989 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cari Daniel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non solo ai fini della fissazione della pena base ma anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Co sigliere Estensore Il P esidente