Ordinanza — n. 2238/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIHAL AWATIF (CUI 01K992W) nato il 19/02/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Haihal Awatif, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4 cod. pen., è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, come si evince in particolare dalle pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici d'appello valorizzando tanto il valore dei beni sottratti dall'imputata, quanto la violenza immediata e reiterata da lei perpetrata, hanno fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2238/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIHAL AWATIF (CUI 01K992W) nato il 19/02/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Haihal Awatif, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4 cod. pen., è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, come si evince in particolare dalle pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici d'appello valorizzando tanto il valore dei beni sottratti dall'imputata, quanto la violenza immediata e reiterata da lei perpetrata, hanno fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;
Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.
2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.