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Ordinanza — n. 2237/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Febbraio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduction in recidivism penalties and a lower base sentence, claiming violations of law and lack of reasoning. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments that the lower court had already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without requiring a new critical analysis.

Parole chiave

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repetitive arguments inadmissible appeal recidivism penalty lack of critical analysis court of cassation procedural dismissal legal reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRAIO SALVATORE nato a NAPOLI il 31/03/1985 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Febbraio; ritenuto che i motivi di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale - sono fondati su rilievi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata in parte qua (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere