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Ordinanza — n. 2235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual criticisms lacking legal critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Surdi inadmissible and ordered him to pay costs. Surdi argued that the Palermo Court of Appeal erred in applying criminal law regarding theft and fraud, claiming the decision was motivated by factual errors. The court rejected these claims as mere factual criticisms that failed to provide the necessary legal critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal based solely on factual criticisms without a specific critique of the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual criticism lack of legal critique criminal law application sindacato di legittimità danneggiamento reati contro il patrimonio infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 635, comma 1 e 2, c.p.
Art. 625, comma 7, c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURDI MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 29/02/1980 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Surdi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 635, commi primo e secondo e 625 n.

7) cod. pen., è fondato su mere censure di fatto, peraltro riproduttivo di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagina 3 e seguenti); che tale motivo è volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigli