Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to violation of preclusion rules and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fernando Pistellini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as it violated preclusion by attempting to re-evaluate the lower court's reasoning rather than checking for logical flaws. The second and third grounds were dismissed because they merely reiterated arguments already decided or relied on premises not raised in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 3 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the logical soundness of the lower court's reasoning; appeals must introduce new arguments or correct legal errors without violating the chain of devolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTELLINI FERNANDO nato a ROMA il 15/07/1956 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fernando Pistellini Ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone il difetto assoluto non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in particolare a pag. 3, ove specifica fonti di prova (dichiarazioni dell'ispettore Gallucci e nonché dai testi Barillaro e Francavilla sugli accertamenti compiti facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo è meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma sufficientemente (in particolare con riferimento alla pluralità delle precedenti condanne) dalla corte di merito; preso atto che il terzo motivo non è consentito poiché parte da un premessa (la valutazione sulla recidiva e la sua esclusione) che non è stato formulato in appello e che quindi viola la catena devolutiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il co sigliere est. Fran 4 e; cp Florit D E PO ‘; i IN c \‘‘c i ' ''; " i n Il Presidente 18 G 2024