Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court properly balanced recidivism and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to compare the aggravating circumstance of recidivism with the mitigating circumstance of lesser gravity. The court found the lower court's reasoning sound, noting it correctly identified the equivalence between the two factors and properly reduced the sentence based on Article 648, paragraph 4 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4 c.p.; Art. 60 c.p.; The Court of Appeal's judgment is valid when it correctly balances aggravating and mitigating circumstances by establishing their equivalence, thereby justifying a reduction in the penalty despite the presence of recidivism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO SALVATORE nato a NAPOLI il 31/05/1968 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gallo Salvatore; Ritenuto che il motivo di ricorso non appare fondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata; è infatti corretto sottolineare l'errore in cui era incorso il primo giudice che pur riconoscendo la sussistenza delle contrapposte circostanze (recidiva come aggravante; fatto di minore gravità come attenuante) non aveva poi effettuato un giudizio di comparazione tra le due; occorre tuttavia osservare che la Corte d'appello, rilevata la fallacia, ha effettuato il giudizio di bilanciamento stabilendo l'equivalenza delle due circostanze e procedendo alla riduzione della pena. che invero la Corte ha sufficientemente motivato le ragioni a fondamento del giudizio di equivalenza tra l'attenuante speciale di cui all'articolo 648, comma 4, c.p., e la recidiva al punto 7 della motivazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il cd sighere es Fran esco Florit Il Presidente Piero Mestp ostini D E POSIT-f\ IN C -\1\:( 18 GN 202