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Ordinanza — n. 2232/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Romdhani Mohamed inadmissible. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability for a motorbike theft, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of argumentation Corte di Cassazione procedural dismissal ricorso per risarcimento danni incidente motociclistico attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANI MOHAMED nato il 16/02/1971 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Romdhani Mohamed; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha specificato sia i motivi per i quali ritenere la ricettazione del ciclomotore non di valore tenue che le ragioni della negazione delle ragioni delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il co sigliere est. Fran esco Florit Il Presidente Piero Mes 7i .Tr ni D 'Agostini D E Po s A A i 18 G 1024 IL