Italian Court dismisses appeal for manifest illogical reasoning due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hossain Saiam inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentencing was manifestly illogical, but the court found these claims merely repeated arguments already rejected on appeal without new substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide the specific, reasoned argumentation required to challenge the sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on the manifest illogical reasoning of a sentence is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without providing specific, reasoned critique of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SAIAM nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hossain Saiam; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere