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Ordinanza — n. 2230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of lower court's rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Samir Abdel Badih Ahmed Hany inadmissible. The appellant contested the reasoning regarding liability, but the court found his arguments were a mere repetition of those already rejected by the Court of Appeal of Florence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already raised and rejected at the appellate level without providing new specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments appellate review procedural dismissal court of cassation impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY nato a FIESOLE il 05/09/1980 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Samir Abdel; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza ove si è specificata la natura dei mezzi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità (dichiarazioni p.o. e immagini sistema video), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il consigliere est. Francesco Florit u ( - Il Presidente Piero Messr_ D gostini i DE POSÌ CANC