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Ordinanza — n. 2229/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack constituted mere factual complaints rather than a legal challenge. The appellant argued against the court's reasoning regarding the stolen nature of the vehicle, but the court found this insufficient for a cassation proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere complaints on facts or insufficiently motivated arguments are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints cassation procedure Art. 606 c.p.p. procedural costs legal vs factual review inadmissible appeal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO GABRIELE nato a FIRENZE il 17/11/1988 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Severino Gabriele, Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che invero la Corte ha motivato adeguatamente circa la provenienza furtiva dell'auto a pagina 3 della sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, dicembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. Franc sco Florit (, 1,/ I