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Ordinanza — n. 2228/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as late and generic, citing procedural time limits and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible due to procedural delays and generic arguments. The appellants challenged a lower court's conviction for robbery, arguing errors in legal qualification and evidence evaluation. The court rejected these claims because the appeals were filed past the statutory deadline and relied on generic criticisms rather than specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 585 lett. c) e Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals filed beyond the statutory time limit are inadmissible, and generic criticisms of the lower court's reasoning without specific legal critique do not justify reopening the case.

Parole chiave

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procedural time limits inadmissible appeals generic legal criticism statutory deadlines criminal procedure code rapina qualificata obbligo di articolare le censure censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 585 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGUI MOHAMED (CUI 03E436Z) nato il 21/02/1990 BOUSSEKSOU KHALID (03Q44D9) nato il 11/03/1991 BENZERZOURA AMEUR (CUI 03JWRNE) nato il 04/06/1991 BALICHE SAAD (CUI 05YKYJQ) nato il 03/07/1999 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bousseksou Khalid; ritenuto che tutti i motivi di ricorso - vizio motivazionale ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 628 cod. pen. (con riferimento alla qualificazione del reato, rapina anziché furto), inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 56, 628 cod. pen. (quanto al mancato riconoscimento della fattispecie tentata di rapina), violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. (in relazione alla valutazione della prova ed al giudizio di responsabilità penale per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione) - sono generici poiché tutti fondati su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 13 e seguenti); letti i ricorsi di Ragui Mohamed, Benzerzoura Ameur e BaViche Saad; considerato che tali ricorsi sono tardivi, in quanto proposti oltre il termine di legge: tenuto conto che la sentenza della Corte di appello di Firenze è stata pronunciata il 15/03/2022, con deposito della motivazione in data 13/05/2022, nel rispetto del termine assegnato di 60 giorni, la scadenza per la proposizione dell'impugnazione va individuata nel 28/06/2022, in ossequio agli artt. 585, lett.

c) e 544, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente tardività dei ricorsi depositati in cancelleria il 20/07/2022; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023