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Ordinanza — n. 2227/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks necessary critique of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Iljan Kellciu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural and penal codes regarding motivation and sentencing, but the court found these grounds generic and repetitive of issues already adequately addressed by the appellate court. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to provide the necessary critical analysis required to challenge the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 192, Art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 62 bis, Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already dismissed by the court of first instance without providing the necessary critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis procedural violation sentencing motivation motivazione nel merito motivi di cassazione esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Art. 82 comma secondo c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELLCIU ILJAN nato il 23/10/1997 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Iljan Kellciu; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e 81 comma secondo cod. pen., sono generici perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità e sull'esclusione della continuazione); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, determinato con adeguati criteri, previo esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consig