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Ordinanza — n. 2226/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mihalache Daniel Cristinel inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a change in the criminal qualification of the offense, but the court found the grounds generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific critical engagement with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648, 707 cod. pen.; Art. 192, 591 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already disallowed by the court of appeal without providing a critical comparison with the existing motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments criminal procedure code lack of specificity motivi di cassazione reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
2 e 3); che, in particolare, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL ( CUI 069GC2M ) nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mihalache Daniel Cristinel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 648, 707 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza confronto critico con la motivazione sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, in particolare, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata circa la qualificazione del reato di ricettazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione sulla pretesa derubricazione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigli