Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing already reviewed and rejected legal arguments regarding statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Sabato inadmissible, ordering him to pay costs and fines. The court found the appellant's arguments against the lower court's application of Articles 640, 131-bis, and 163 of the Penal Code were merely repetitions of points already adequately examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review because it lacked necessary critical analysis of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 640, comma secondo, n. 1; 131-bis; 163 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATO FRANCESCO nato a CASTELLANETA il 02/08/1974 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Sabato; letta altresì la memoria difensiva e le conclusioni della parte civile INPS; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640, comma secondo, n. 1, 131-bis e 163 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss., per la valutazione probatoria ai fini dell'affermazione di responsabilità nonché per la menzione dei precedenti penali, ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena e alla pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consi