Italian court dismisses appeal claiming lack of general mitigating circumstances due to negative personality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Adolfo Congias's appeal inadmissible regarding the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to compare his request with the reasoning in the appealed judgment, which highlighted his negative personality based on criminal history and modus operandi. The court ruled that the lower court's argument was logically sound and free from defects, thus rejecting the claim that the decision lacked proper motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the non-granting of general mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning, based on the defendant's negative personality derived from prior records and modus operandi, is logically sound and lacks defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGIAS GIUSEPPE ADOLFO nato a NOVI LIGURE il 28/01/1976 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Congias Giuseppe Adolfo, Ritenuto che con un unico motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione immune da vizi logici, ha evidenziato la personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione dei reati, in assenza di elementi positivi di valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden /m