Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and merit review of appellate discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed due to a poor reading of the investigation file and improper listening to the suspect. The court rejected these claims as they constituted impermissible merit review and repetitive arguments already addressed in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely repeat arguments from prior proceedings or seek a review of the merits of the appellate court's discretionary decisions regarding the reopening of proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a COSENZA il 07/01/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti il ricorso e la memoria inviata per mail da Antonio Bevilacqua; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata; considerato in particolare che appartiene alla valutazione discrezionale della corte d'appello la riapertura dell'istruttoria, vuoi per la ripetizione di prove già acquisite che per la assunzione di nuove prove, attesa la presunzione dì completezza dell'attività istruttoria svolta in primo grado; osservato che i motivi fondati su vizi motivazionali "cattiva lettura del fascicolo d'indagine" o sulla "cattiva predisposizione all'ascolto" (motivi 2 e 3) esulano dalle categorie giuridiche che possono costituire la premessa di un ricorso per cassazione, riversando su questa Corte valutazioni di merito, pretendendo l'applicazione di criteri valutativi che non sono di legittimità; ritenuto che l'ultimo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine al grado di partecipazione dell'imputato alla azione delittuosa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il nsigliere e Fr ncesco