Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of necessary criticism of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola De Canditiis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and civil party expenses. The appellant argued for a retrial based on alleged motivational defects regarding Article 640 ter of the Penal Code and violations of constitutional rights. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing the necessary critical analysis required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined by the lower court without offering a necessary critical analysis of the reasoning used to reach the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CANDITIIS NICOLA nato a SCAFATI il 23/07/1992 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola De Canditiis e letta altresì la memoria difensiva pervenuta in prossimità dell'udienza; letta altresì la memoria difensiva delle parti civili; ritenuto che i motivi di ricorso - incentrati sul vizio motivazionale in relazione all'art. 640 ter cod. pen., sull'inosservanza della legge penale in ordine agli artt.24, 27 Cost., 533 cod. proc. pen. e sull'illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 165 cod. pen. e 3 Cost. - sono basati su ragioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine da 6 a 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Fiore Giacinto e Incampo hna Mariavche liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consig