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Ordinanza — n. 2221/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Hosni Ahmed's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentencing decision lacked proper motivation, but the court found the complaint generic and unsupported by specific facts. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for a valid challenge to the criminal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal based on alleged defects in the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if it is generic, lacks specific elements supporting the criticism, and prevents the reviewing judge from identifying the grounds for the challenge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific elements cassation procedural requirements defective criminal judgment reasoning motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Hosni Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità, è generico perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI AHMED nato il 11/03/1988 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hosni Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità, è generico perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il predetto motivo, oltre ad essere generico, risulta anche manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Es