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Ordinanza — n. 2220/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal argument and lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marocco Morena inadmissible. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed and illogical, but the Court rejected this as a non-allowed legal deduction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or assess the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged lack of motivation or contradictory logic inadmissible.

Parole chiave

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Art. 192 c.p.p. inadmissibility of appeal lack of logical reasoning criminal liability declaration Court of Cassation powers restituzione dei sussidi statali ammende per infrazione procedurale rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo
su entrambi gli aspetti Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROCCO MORENA nato a FERENTINO il 09/07/1967 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marocco Morena Considerato che il primo motivo si risolve in una non consentita deduzione di violazione di legge (art.192 c.p.p.) con cumulativa -e pertanto non consentita- deduzione di tutti i vizi di motivazione (cfr. su entrambi gli aspetti Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo, Rv. 280027 - 04, in particolare massimata in relazione al primo profilo); Ritenuto che il motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in particolare a pag. 4, ove specifica la sussistenza degli elementi strutturali del reato contestato in relazione alla condotta di illegittima appropriazione di somme di denaro, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il constiliere est. France co Florit As0